Lo statuto del gruppo Folk

ART.1 DENOMINAZIONE

 

Si è costituita l’Associazione Culturale denominata “I TURAPITTO” Gruppo Folkloristico Città di Sezze.

ART.2 SEDE

 

L’Associazione ha sede legale in Sezze, via Fontanelle 24 A ed ha durata a tempo indeterminato. Il Consiglio Direttivo, con sua deliberazione, può trasferire la sede nell’ambito della stessa città.

ART.3 SCOPI ISTITUZIONALI

L’Associazione è un’istituzione apolitica, è a base volontaristica e non ha fini di lucro né diretto né indiretto E’ vietato distribuire utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti dalla legge. L’Associazione si pone come scopo statutario ed attività istituzionale la promozione e la diffusione della cultura, della musica, dei costumi, del dialetto e delle tradizioni della città di Sezze; la diffusione della propria attività, anche attraverso l’organizzazione di spettacoli, concerti, rassegne, festival, saggi, convegni, pubblicazioni multimediali e telematiche, itinerari turistici ed enogastronomici munendosi di tutti i mezzi necessari e adottando tutte le necessarie opzioni per agire nel rispetto della normativa vigente e dello Statuto sociale; la promozione, anche attraverso la costituzione interna di gruppi che svolgano attività che consentano ai propri associati, altre associazioni o enti di apprendere, sviluppare, accrescere e diffondere le proprie conoscenze e capacità e di tutte quelle attività che serviranno alla diffusione capillare ed alla crescita della cultura in genere. L’Associazione stabilirà rapporti privilegiati con il Comune, la Provincia, la Regione, e tutti gli Enti Statali che si occupano di cultura, spettacolo e tempo libero; con le Scuole di ogni ordine e grado; con gli Enti, le Associazioni, i Centri Culturali e tutte le altre realtà che operano negli stessi campi, per poter meglio perseguire i propri scopi istituzionali. L’Associazione promuoverà la potenzialità delle risorse del territorio. L’Associazione può ricevere lasciti ed elargizioni da Enti privati, pubblici o altre Associazioni a sostegno della propria attività statutaria.

ART.4: DURATA

l’Associazione avrà durata a tempo indeterminato.

ART.5: SOCI

I Soci si distinguono in:

 - Soci fondatori;

 - Soci ordinari;

 - Soci onorari.

I Soci Fondatori sono quelli che hanno sottoscritto l’atto costitutivo dell’Associazione. I Soci Ordinari sono coloro che, avendo interesse per gli scopi dell’Associazione, abbiano fatto domanda di partecipazione. I Soci Onorari sono nominati dal Consiglio per meriti in campo culturale. Tutti i Soci hanno diritto di voto in Assemblea sono tenuti al versamento della quota associativa annuale, fissata dal Consiglio Direttivo. Ogni Socio può recedere in qualsiasi momento. Il Consiglio Direttivo può escludere un Socio se questo non osserva le direttive dello statuto e le decisioni del Consiglio o se compie atti contrari all’interesse, anche artistico dell’Associazione. I Soci Onorari sono esclusi dal versamento obbligatorio della quota associativa, possono partecipare all’assemblea ma non hanno diritto di voto.

ART. 6: REQUISITI PER L’AMMISSIONE

 

Possono diventare soci tutti coloro che siano nelle condizioni di concorrere, in qualunque modo, alla realizzazione degli scopi sociali.

 

Chi desidera essere socio deve presentare domanda all´organo di Amministrazione, specificando: cognome, nome, luogo e data di nascita, domicilio o residenza, codice fiscale, e il motivo della richiesta.

 

La domanda deve contenere esplicitamente l´obbligo da parte del richiedente di osservare lealmente le disposizioni dello Statuto, dell´atto costitutivo e degli eventuali Regolamenti deliberati dagli organi sociali dell´Associazione.

 

Sulla richiesta di adesione delibera l´assemblea dei soci fondatori dell'Associazione a maggioranza assoluta. L'adesione ha effetto solo a seguito della delibera di ammissione e del versamento della quota associativa. L'ammissione dei soci onorari, previa accettazione da parte degli stessi, viene deliberata dall´assemblea dei soci fondatori a maggioranza assoluta. Le persone che domandino di far parte dell´Associazione acquisteranno la qualifica di socio dopo che sarà accolta la domanda stessa. Il contributo eventualmente elargito non è mai rimborsabile. La qualità di socio si perde per decadenza, recesso, esclusione o morte. La decadenza è pronunciata dall´organo di Amministrazione nei confronti dei soci interdetti o inabilitati e nei confronti di quelli che vengono a trovarsi in una situazione d’incompatibilità relativamente a quanto previsto dagli scopi sociali dell´Associazione. Il recesso è consentito al socio nei casi stabiliti dalla Legge. Il recesso avviene su domanda del socio inviata con raccomandata all´organo di Amministrazione, il quale deve deliberare in merito entro 3 (tre) mesi dalla data di presentazione della richiesta. Spetta quindi all´organo di Amministrazione constatare se ricorrono motivi che legittimino il recesso e a provvedere in conseguenza nell´interesse dell´Associazione. Il recesso ha effetto dalla data di deliberazione.

 

L´esclusione del socio è deliberata dall´organo di Amministrazione dell´Associazione quando il socio medesimo:

 

a) non osservi le disposizioni dell´atto costitutivo, dello Statuto, oppure le deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;

 

b) senza giustificati motivi, non adempia puntualmente agli impegni assunti a qualunque titolo verso l´Associazione.

 

L´esclusione ha effetto dalla data di deliberazione.

 

Le deliberazioni prese in materia di decadenza, recesso ed esclusione, devono essere comunicate a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno all´interessato entro i 15 (quindici) giorni successivi alla deliberazione stessa.

I soci receduti, decaduti o esclusi non potranno chiedere rimborsi. 

ART.7: ORGANI SOCIALI

Sono organi sociali dell´Associazione:

- L'Assemblea dei soci fondatori definita Consiglio Direttivo è composta dalle persone che hanno costituito l'associazione e che sono menzionate nell'atto costitutivo. Il presidente e il vicepresidente vengono nominati dall´assemblea medesima; 
Il Consiglio Direttivo sarà composto dalle persone ritenute idonee dal Presidente e dall’Assemblea, successivamente alla nomina dello stesso da parte dell’Assemblea del soci. Il Consiglio Direttivo sarà composto da un numero minimo di cinque soci ad un numero massimo di undici. L’elezione del Presidente e del Consiglio Direttivo avverrà con cadenza triennale. Il primo Consiglio Direttivo sarà rinnovato a decorrere dal 16 marzo 2016 e comunque entro e non oltre il 30 giugno dello stesso anno. La nomina del Presidente avverrà a seguito di votazione a scrutinio segreto da parte dell’Assemblea dei soci. Il Presidente avrà facoltà di proporre i membri del Direttivo che saranno eletti dall’Assemblea dei soci. Tale modifica viene approvata all’unanimità dal Direttivo e dovrà essere votata ed accettata dall’Assemblea dei soci. Si considerano soci effettivi, aventi diritto al voto, tutti coloro che, entro e non oltre il 30 giugno di ogni anno avranno provveduto al versamento della quota associativa stabilita in euro dieci. Si precisa altresì che, tutti coloro, soci e non soci, che intendono partecipare alle attività culturali proposte e svolte dalla presente Associazione, dovranno versare una quota a titolo di copertura assicurativa che non corrisponde alla quota associativa anzidetta.

- L'Assemblea dei soci ordinari composta dai soggetti che, fattane richiesta, siano stati accettati dall'assemblea dei soci fondatori. I soci ordinari partecipano alle attività dell'associazione, usufruiscono a pieno titolo dei servizi e di tutte le attività, ma non possono ricoprire cariche sociali; L´assemblea dei soci ordinari può essere convocata solo dall´assemblea dei soci fondatori attraverso e-mail o sms con congruo anticipo.



ART.8: ASSEMBLEA DEI SOCI FONDATORI O CONSIGLIO DIRETTIVO

L'assemblea dei soci fondatori viene convocata dal presidente con i mezzi da lui ritenuti più idonei ogni qualvolta lo ritenga necessario la Presidenza o ne faccia richiesta almeno un terzo dei soci fondatori e con congruo anticipo, almeno una volta all'anno entro il 30 giugno per l’approvazione del bilancio d’esercizio. Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri il Presidente e nomina il Vice Presidente, il Segretario, il Tesoriere e il Direttore Artistico. In assenza del presidente la riunione sarà presieduta dal vicepresidente.

Il Consiglio Direttivo:

-Approva le linee generali del programma di attività per l'anno sociale;

-Fissa la quota annuale d’iscrizione all’associazione;

-Procede all'approvazione di eventuali nuove cariche sociali;
-Approva il bilancio preventivo e consuntivo;

-Approva gli stanziamenti per le iniziative previste;

-Delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale;

-Delibera circa l'accettazione, la decadenza o l'esclusione dei soci ordinari;
-Delibera su ogni altro oggetto attinente alla gestione sociale riservato alla sua competenza dal presente Statuto, in particolar modo, in assenza di altro organo di Amministrazione, sono di competenza dell´assemblea dei soci fondatori tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell´Associazione;

-Delibera sulle modifiche dello Statuto, sullo scioglimento dell’Associazione, sulla nomina e sui poteri dei liquidatori, sulle modalità della liquidazione e su tutto ciò che è demandato alla sua competenza per legge o per Statuto.

L’Assemblea delibera con un voto favorevole della maggioranza dei presenti.

ART. 9: VALIDITA’ DELL’ASSEMBLEA

 

In prima convocazione l'assemblea dei soci fondatori è regolarmente costituita con la presenza di metà più uno dei soci. In seconda convocazione, l'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti. La seconda convocazione può avere luogo un´ora dopo la prima.

ART.10: VOTAZIONI

 

Le votazioni avvengono per alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'assemblea dei soci fondatori. È ammesso, previa delibera del Consiglio Direttivo la possibilità di esprimere il voto segreto.


ART.11: DELIBERAZIONI

L'assemblea dei soci fondatori, tanto ordinaria che straordinaria è presieduta dal presidente, le deliberazioni adottate dovranno essere riportate su apposito libro dei verbali. In caso d’impedimento grave del presidente, l'assemblea può essere presieduta dal vicepresidente o, in extremis, da un membro dell´assemblea dei soci fondatori. In quest’ultimo caso la scelta deve essere approvata dalla maggioranza dei soci fondatori presenti.

ART. 12: RAPPRESENTANZA LEGALE E INCARICHI

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'associazione di fronte a terzi e in giudizio.

IL PRESIDENTE:

-      Convoca e presiede l’assemblea dei Soci;

-      Rappresenta l’Associazione ad ogni effetto;

-      Adempie agli incarichi conferitogli dall’assemblea;

-      Relaziona ai Soci durante l’Assemblea Ordinaria;

-      In caso   assenza o impedimento del Presidente, tale rappresentanza è attribuita al Vicepresidente;

-      Il Presidente ha potere di nomina di un Addetto alle Pubbliche Relazioni.

IL SEGRETARIO:

-      Coordina le attività dell’Associazione;

-      Redige i verbali dell’Assemblea e le riunioni del Consiglio Direttivo;

-      Ha poteri di firma sui contratti, conti correnti, moduli SIAE e simili, purché riguardino l’Attività culturale dell’Associazione;

-      Il Segretario ha poteri di firma in assenza del Presidente.

DIRETTORE ARTISTICO:

-      È nominato dall’Assemblea dei soci fondatori;

-      Egli delinea le attività artistiche dell’Associazione, propone i testi degli spettacoli da allestire, i teatri ove effettuarli, e sceglie gli attori;

-      Dura in carica cinque anni ed è rieleggibile.

ADDETTO ALLE PUBBLICHE RELAZIONI:

-      Ha il compito di Relazionarsi con le altre Associazioni, Enti Pubblici o Privati e Fondazioni per meglio raggiungere il fine dell’Associazione stessa;

-      Dovrà curare la parte pubblicitaria dell’Associazione e avere contatti con i giornalisti per una maggiore visibilità del lavoro dell’Associazione stessa;

-      Ha una durata annuale rinnovabile.


ART.13: VALIDITA’ DELL’ASSEMBLEA

 

Le Assemblee, sia ordinarie che straordinarie, sono validamente costituite ed atte a deliberare:

 

-      In prima convocazione: quando sia presente (o rappresentata) la maggioranza assoluta dei voti di cui dispongono tutti i soci;

 

-      In seconda convocazione: qualunque sia il numero dei presenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.
In caso di parità di voti, la proposta messa a votazione s´intende respinta. Per l´elezione alle cariche sociali, a parità dei voti, è eletto il più anziano di età.
Le deliberazioni devono risultare dal verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.


ART.14: ASSEMBLEA DEI SOCI ORDINARI

All’assemblea dei soci ordinari partecipano tutti i Soci. I soci possono essere rappresentati da altri Soci, tramite delega scritta. Non è possibile accompagnare più di una delega per ogni Socio partecipante all’Assemblea. L’Assemblea ordinaria e straordinaria, è convocata dal Presidente presso la sede sociale o altro luogo consono, anche verbalmente. La convocazione è decisa dal Consiglio Direttivo e deve indicare luogo, data e ora di riunione della convocazione. Si stilerà un Verbale di Assemblea. L’Assemblea ordinaria è convocata una volta all’anno entro il 31/12 dell’anno successivo rispetto a quello di chiusura d’esercizio per l’approvazione del Bilancio Consuntivo.

L’Assemblea dei soci ordinari:

-      Approva il Bilancio;

-      Esprime il proprio parere sull’attività dell’Associazione;

-      Delibera sulle questioni sottoposte al suo esame dal Consiglio Direttivo.

L’Assemblea è valida quando sono presenti i due terzi dei Soci ed è presieduta dal Presidente. L’Assemblea delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. L’Associazione disciplina uniforme il rapporto associativo e le modalità associative volte a garantire l’effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d’età il diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’associazione

ART.15: AMMINISTRAZIONE – BILANCI

L’esercizio sociale inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. L’Associazione ha l’obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario.Gli eventuali utili non sono ripartibili tra i Soci e sono destinati al raggiungimento dell’Attività dell’Associazione. Sono rimborsabili le spese fatte dai Soci nell’esercizio delle attività associative.

ART.16: PATRIMONIO

Il patrimonio dell’Associazione è costituito:

-      Dalle quote associative;

-      Dai contributi volontari, lasciti e donazioni;

-      Dai proventi di gestione e servizi diretti;

L’Associazione ha obbligo di devolvere il patrimonio dell’ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge;

ART.17: RINVIO

Per quanto altro non espressamente previsto dal presente Statuto, valgono le norme di cui all’art. 36 e segg. del Codice Civile relative alle Associazioni non riconosciute.

 

Allegati:
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